Art. 24

Art. 24

In vigore dal 3 mag 1929
Le disposizioni del presente decreto e quelle del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo, entreranno in vigore contemporaneamente ai codici e alle leggi estesi ai territori indicati nell' col R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII. VITTORIO EMANUELE. MUSSOLINI - ROCCO. Visto, il Guardasigilli: ROCCO. Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1929 - Anno VII Atti del Governo, Registro 283, foglio 124. - FERZI.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-rd-24