Art. 24
In vigore dal 3 mag 1929
Le disposizioni del presente decreto e quelle del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo, entreranno in vigore contemporaneamente ai codici e alle leggi estesi ai territori indicati nell' col R. decreto 4 novembre 1928, n. 2325.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 28 marzo 1929 - Anno VII.
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI - ROCCO.
Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1929 - Anno VII
Atti del Governo, Registro 283, foglio 124. - FERZI.
Storico versioni
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