Art. 22

In vigore dal 4 lug 1998
Il legatario di una cosa o di un diritto determinato, esistente nel patrimonio del defunto al momento della sua morte, può chiedere, mediante ricorso al tribunale in composizione monocratica competente secondo le norme dell', il rilascio di un certificato sull'acquisto del legato medesimo. A tale effetto egli deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento in virtù del quale egli vanta il suo diritto. Il tribunale in composizione monocratica, ove sia possibile, deve sentire gli eredi. Nel rimanente si applicano le disposizioni relative al certificato di eredità.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".
  • Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1929-03-28;499#art-rd-22

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