Art. 1
In vigore dal 30 mar 1929
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l' della legge 24 giugno 1923, n. 1395;
Visto l' della legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Il titolo di geometra spetta a coloro, che abbiano conseguito il diploma di agrimensura dei Regi istituti tecnici o il diploma di abilitazione per la professione di geometra, secondo le norme del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-11;274#art-1