Art. 1

In vigore dal 30 mar 1929
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l' della legge 24 giugno 1923, n. 1395; Visto l' della legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130; Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto con i Ministri per l'interno, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il titolo di geometra spetta a coloro, che abbiano conseguito il diploma di agrimensura dei Regi istituti tecnici o il diploma di abilitazione per la professione di geometra, secondo le norme del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-11;274#art-1

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Art. 1 Regolamento per la professione di geometra. — Testo vigente | Portale Normativo