Art. 2
In vigore dal 30 mar 1929
Presso ogni locale associazione sindacale dei geometri legalmente riconosciuta è costituito l'albo dei geometri, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione dell'associazione medesima.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1929-02-11;274#art-2