Regolamento›Capo VII
Art. 143
In vigore dal 3 ago 1928
La direzione delle scuole previste dall' deve alla apertura di ogni anno scolastico comunicare al provveditore:
a) un elenco delle alunne inscritte ai vari anni del corso, specificando per ciascuna il titolo di studio in base al quale fu inscritta;
b) l'elenco degli insegnanti con l'indicazione del titolo di studio posseduto da ciascuno, che non può essere diverso da quelli che abilitano all'insegnamento negli istituti di istruzione media.
Ogni variazione verificatasi nel personale insegnante nel corso dell'anno deve essere comunicata al provveditore.
Alla chiusura dell'anno scolastico la direzione deve, poi, comunicare al provveditore un estratto del verbale della Commissione con i voti ottenuti da ciascuna alunna.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-143