RegolamentoCapo VII

Art. 140

In vigore dal 3 ago 1928
La promozione da classe a classe si consegue per scrutinio. Èpromosso chi abbia riportato in ciascuna materia almeno sei decimi nel profitto con otto decimi nella condotta. L'alunna, che sia stata riprovata in non più di due materie, è ammessa a sostenere una prova di esame nelle dette materie all'inizio del nuovo anno scolastico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-140

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo