Regolamento›Capo VII
Art. 140
295 / 555In vigore dal 3 ago 1928
La promozione da classe a classe si consegue per scrutinio.
Èpromosso chi abbia riportato in ciascuna materia almeno sei decimi nel profitto con otto decimi nella condotta.
L'alunna, che sia stata riprovata in non più di due materie, è ammessa a sostenere una prova di esame nelle dette materie all'inizio del nuovo anno scolastico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-140