RegolamentoCapo VII

Art. 146

In vigore dal 3 ago 1928
La nomina dell'insegnante di religione in tutte le scuole e nei corsi per le maestre del grado preparatorio deve essere fatta d'accordo col vescovo del luogo. Le tasse dovute per le scuole di metodo e per i corsi estivi sono stabilite dall'allegato D.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-04-26;1297#art-r-146

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