Testo UnicoCapo II

Art. 90

Art. 80 testo unico 22 gennaio 1925, n. 432.

In vigore dal 8 mag 1928
Le scuole sussidiate sono aperte da privati, con l'autorizzazione del Regio provveditore agli studi dove non esista alcun'altra scuola e sono mantenute parzialmente con il sussidio dello Stato.
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