Testo UnicoCapo II

Art. 86

Art 1 [75] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667.

In vigore dal 19 ago 1928
L'arredamento e il materiale didattico esistenti nelle scuole che vengono sclassificate si trasferiscono in uso agli Enti delegati, cui spetta l'obbligo della relativa manutenzione, rimanendo a carico di essi la fornitura dell'arredamento e del materiale didattico per le scuole non classificate che non provengono da sclassificazione. Per le scuole e i corsi per gli adulti provvedono gli stessi Enti con l'eventuale concorso dei Comuni, di proprietari di fondi, opifici, cantieri, ecc. e delle popolazioni interessate.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1928-02-05;577#art-tu-86

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