Testo UnicoCapo II

Art. 88

Art. 1 [77] R. decreto 20 agosto 1926, n. 1667.

In vigore dal 8 mag 1928
Le assegnazioni di fondi per le scuole e per i corsi per adulti, di cui all', avvengono mediante apertura di credito a favore dei presidenti degli Enti delegati. Dette aperture di credito vengono concesse di volta in volta fino al limite massimo di L. 500,000 per ogni Ente delegato, secondo quanto stabiliscono le norme sulla contabilità generale dello Stato.
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