Titolo II
Art. 5
In vigore dal 20 ott 1927
Le formalità inerenti al funzionamento del pubblico registro automobilistico si distinguono in iscrizioni ed annotazioni.
Le formalità della prima specie riguardano:
1° l'iscrizione originaria o prima iscrizione, nel pubblico registro dell'A. C. I., di un autoveicolo;
2° la nuova iscrizione di un autoveicolo, già iscritto nel pubblico registro di una sede provinciale dell'A. C. I., nel registro della stessa sede, in seguito al rilascio di nuova licenza di circolazione, ovvero in quello di altra sede dell'A. C. I., in seguito a trasferimento dell'immatricolazione da una ad altra provincia;
3° l'iscrizione del privilegio legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo;
4° l'iscrizione del privilegio convenzionale a favore di altri creditori.
Le formalità della seconda specie riguardano:
1° l'annotazione dei trasferimenti di proprietà dell'autoveicolo;
2° l'annotazione della rinnovazione del privilegio;
3° l'annotazione del trasferimento del privilegio in seguito a cessione del credito od in seguito a girata del titolo all'ordine che rappresenta il credito privilegiato;
4° l'annotazione della surrogazione convenzionale o legale di un terzo nei diritti del creditore privilegiato verso il debitore;
5° l'annotazione della costituzione in pegno, a favore di altro creditore, del credito garantito dall'autoveicolo;
6° l'annotazione della cancellazione parziale (riduzione dell'ammontare del credito garantito) di una iscrizione di privilegio;
7° l'annotazione della cancellazione totale dell'iscrizione di privilegio;
8° l'annotazione, nel foglio del pubblico registro di prima o ulteriore iscrizione, della rinnovazione dell'iscrizione in seguito al rilascio di nuova licenza di circolazione, ovvero dell'avvenuto trasferimento dell'iscrizione dell'autoveicolo nel pubblico registro di altra sede provinciale dell'A. C. I.
Per l'esecuzione delle formalità su indicate si osservano le norme seguenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-5