Titolo I
Art. 1
In vigore dal 29 lug 2003
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l' del R. decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, riguardante la disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli e l'istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile Club d'Italia;
Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per i lavori pubblici, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
Presso ogni sede provinciale dell'A. C. I. sono istituiti tre registri:
1° il registro per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli assimilabili ai predetti;
2° il registro per i motocicli e le motocarrozzette;
3° il registro per le trattrici agricole.
Ogni registro può constare di più volumi, distinti con numero progressivo.
I rimorchi con massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate sono iscritti nel registro di cui al numero 1 del primo comma, in appositi volumi, con fogli aventi numerazione progressiva propria, distinta da quella dei volumi per le autovetture, gli autocarri e gli altri veicoli ad essi assimilabili.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-1