Titolo II
Art. 9
In vigore dal 20 ott 1927
Il proprietario di trattrici agricole, delle quali non sia stata eseguita l'iscrizione a tenore dell'articolo precedente, può, in qualunque tempo, chiederne l'iscrizione nel pubblico registro, presentando all'Ufficio dell'A. C. I. della provincia ove la trattrice è posta in uso, oltre al titolo, in originale o in copia autentica, o alla dichiarazione della ditta venditrice, menzionata nell'articolo precedente, due note contenenti le indicazioni di cui al 2° comma del precedente articolo.
Il funzionario dell'A. C. I. esegue l'iscrizione in conformità delle disposizioni dell' del presente decreto e restituisce alla parte una delle note, in cui certifica l'avvenuta iscrizione, rilasciandole l'estratto del foglio di iscrizione di cui al penultimo comma del precedente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-07-29;1814#art-9