Art. 3
In vigore dal 1 mar 1927
Il quarto comma dell'art. 96 del regolamento approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, è cosi modificato:
«La dispensa dal servizio è disposta con decreto Ministeriale, tanto per il personale nominato con decreto Reale, quanto per il personale nominato con decreto Ministeriale».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 gennaio 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Belluzzo.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 82. - Ferretti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-13;99#art-3