Art. 2

In vigore dal 1 mar 1927
Il terzo comma dell'art. 94 del regolamento approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, viene modificato come segue: «Il collocamento in aspettativa è disposto con decreto Ministeriale, sia che trattisi di personale nominato con decreto Reale, sia che trattisi di personale nominato con decreto Ministeriale».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-13;99#art-2

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Art. 2 Modificazioni al regolamento generale sulla istruzione industriale approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969. — Testo vigente | Portale Normativo