Art. 2
In vigore dal 1 mar 1927
Il terzo comma dell'art. 94 del regolamento approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, viene modificato come segue:
«Il collocamento in aspettativa è disposto con decreto Ministeriale, sia che trattisi di personale nominato con decreto Reale, sia che trattisi di personale nominato con decreto Ministeriale».
Storico versioni
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