Art. 1

In vigore dal 1 mar 1927
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale; Visto il regolamento generale approvato con il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969; Visti i Regi decreti 11 dicembre 1924, n. 2174, e 4 marzo 1926, n. 650, che modificano il suindicato regolamento; Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, contenente le tabelle degli stipendi nonché le relative norme di carriera per il personale contemplato dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'Amministrazione dello Stato; Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100; Sentito il Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo: . Il primo comma dell'art. 58 del regolamento approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, è così modificato: «La prima nomina a titolare deve aver luogo con le norme prescritte dagli articoli 27, 28, 31 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, ed ha effetto per un periodo di esperimento il quale dura due anni di effettivo servizio. Le nomine a titolare in esperimento e a titolare stabile sono fatte con decreto Ministeriale».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-13;99#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo