Art. 1
In vigore dal 16 mar 1927
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduti gli del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
È approvato l'annesso regolamento speciale per la disciplina dell'impiego dei gas tossici, che sarà firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 gennaio 1927 - Anno V
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 153. - Ferretti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-rd-1