Regolamento›Capo III
Art. 69
Contravvenzioni.
In vigore dal 26 apr 1995
Le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni.
Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
Mussolini.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-69