Art. 3

In vigore dal 6 nov 1926
Il Consiglio di amministrazione del Regio istituto commerciale di Brindisi si compone di un delegato del Ministero dell'economia nazionale e di uno per ciascuno del comune di Brindisi, della provincia di Lecce, e della Camera di commercio ed industria di Lecce. Potranno anche avere un delegato quegli enti che si obbligano a corrispondere un contributo annuo fisso non inferiore a L. 12,000.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1926-09-30;1773#art-3

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