Art. 1
In vigore dal 6 nov 1926
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'ordinamento dell'istruzione media commerciale e il relativo regolamento 28 maggio 1925, n. 1190;
Vista la domanda in data 17 marzo 1926 con la quale il comune di Brindisi chiede l'istituzione in quella città di un Regio istituto commerciale;
Vista la deliberazione in data 16 gennaio 1926 con la quale il comune di Brindisi si obbliga di corrispondere alla Scuola un contributo ordinario annuo di L. 40,000 ed uno straordinario per le spese d'impianto di L. 70,000 pagabile in cinque rate annuali uguali, di provvedere ai locali scolastici e alla fornitura dell'illuminazione, del riscaldamento e dell'acqua per tutti i servizi della Scuola;
Vista la deliberazione in data 6 marzo 1926 con la quale la provincia di Lecce si obbliga di corrispondere alla Scuola un contributo ordinario annuo di L. 40,000 ed uno straordinario per le spese d'impianto di L. 40,000 pagabile in cinque rate annuali eguali;
Vista la deliberazione in data 9 marzo 1926 con la quale la Camera di commercio e industria di Lecce si obbliga di corrispondere alla Scuola un contributo ordinario annuo di L. 40,000 ed uno straordinario per le spese d'impianto di L. 30,000 pagabile in cinque rate annuali eguali;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È istituito in Brindisi un Regio istituto commerciale che sarà governato con le disposizioni sancite dal R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, e dal regolamento 28 maggio 1925, n. 1190.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-09-30;1773#art-1