Art. 2
In vigore dal 6 nov 1926
Contribuiscono al mantenimento del Regio istituto commerciale di Brindisi:
il Ministero dell'economia nazionale, con annue lire 100,000;
il comune di Brindisi, con annue L. 40,000;
la provincia di Lecce, con annue L. 40,000;
la Camera di commercio e industria di Lecce, con annue L. 40,000.
Il comune di Brindisi è tenuto a fornire alla Scuola la sede ed a provvedere alla fornitura dell'illuminazione, del riscaldamento e dell'acqua occorrenti per tutti i servizi della Scuola.
Per le spese d'impianto e di dotazione dei gabinetti il Ministero dell'economia nazionale corrisponderà un contributo straordinario di L. 60,000 in tre rate eguali annuali; il comune di Brindisi corrisponderà un contributo straordinario di L. 70,000 in cinque rate eguali annuali; la provincia di Lecce corrisponderà un contributo straordinario di L. 40,000 in cinque rate eguali annuali; e la Camera di commercio e industria di Lecce corrisponderà un contributo straordinario di L. 30,000 in cinque rate annuali eguali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1926-09-30;1773#art-2