Art. 5
In vigore dal 7 nov 1925
La Commissione esaminatrice, composta secondo le norme dell'art. 104 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2786, è nominata nei dieci giorni che precedono quello in cui hanno principio gli esami.
Il Ministro designa fra i componenti della Commissione chi deve presiederla; nomina i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento; e delega il necessario numero di funzionari addetti ai servizi amministrativi del Ministero per le funzioni di segreteria.
Destina pure un congruo numero di impiegati a coadiuvare i membri della Commissione nella vigilanza sui concorrenti durante le prove scritte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;1860#art-5