Art. 3
In vigore dal 7 nov 1925
La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata al procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione il candidato dimora. Nella domanda devono essere esattamente indicati il domicilio e la residenza dell'aspirante.
La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.
Chi appartiene all'ordine giudiziario o ad altra Amministrazione dello Stato, è dispensato dalla presentazione dei documenti indicati nelle lettere b), d) del precedente articolo.
È nulla la domanda presentata fuori termine.
Non può essere ammesso al concorso chi non abbia conseguito la laurea in giurisprudenza almeno nel giorno precedente a quello in cui avranno principio le prove scritte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-10-15;1860#art-3