Art. 2

In vigore dal 12 set 1925
La voce n. 10 della tabella approvata con R. decreto 10 Settembre 1923, n. 1957, è modificata come segue: «Industria della lavorazione del pesce fresco (per il personale addetto alla lavorazione del pesce fresco), per tutto il periodo della lavorazione del pesce e non oltre i sei mesi all'anno».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-08-07;1478#art-2

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Art. 2 Modificazione della tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, riguardante le industrie e lavorazioni nelle quali, per esigenze tecniche o stagionali, e' consentito di superare l'orario di otto ore giornaliere o di 48 settimanali. — Testo vigente | Portale Normativo