Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 12 set 1925
La voce n. 10 della tabella approvata con R. decreto 10 Settembre 1923, n. 1957, è modificata come segue: «Industria della lavorazione del pesce fresco (per il personale addetto alla lavorazione del pesce fresco), per tutto il periodo della lavorazione del pesce e non oltre i sei mesi all'anno».
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-08-07;1478#art-2