Art. 3

In vigore dal 12 set 1925
Alla tabella approvata con R. decreto 10 settembre 1923, n. 1957, vengono aggiunte le seguenti voci: 30. «Aziende per l'esercizio di impianti idrovori per la bonifica dei terreni, limitatamente al personale necessario per il funzionamento, la riparazione e la pulizia degli impianti e agli operai addetti ai servizi annessi. Per cinque mesi all'anno». 31. «Stabilimenti per la raccolta e compressione dell'acido carbonico sorgente dal suolo. Per tre mesi all'anno». 32. «Fabbriche di ghiaccio artificiale per tutto il personale. Per quattro mesi all'anno, da giugno a settembre». 33. «Industria olearia (per il personale addetto alla lavorazione delle olive allo stato fresco). Per quattro mesi all'anno, da novembre a tutto febbraio». 34. «Corderie esercitate all'aperto. Per quattro mesi all'anno». 35. «Industria agrumaria (per gli addetti alle operazioni di cernita, confezione e imballaggio). Per tre mesi all'anno». 36. «Industria dei derivati agrumari (fabbriche di citrato di calcio, agrocotto, scorze in salamoia, estrazione di essenze), per tutto il personale addetto. Per i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e dicembre». Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1925. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Belluzzo. Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1925. Atti del Governo, registro 239, foglio 194. - Casati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-08-07;1478#art-3

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