Statuto›Capo VI
Art. 49
In vigore dal 22 apr 1930
A sostenere la prima parte dell'esame di diploma verrà ammesso lo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto.
Il detto esame consiste nelle seguenti prove pratiche:
a) analisi chimica qualitativa di una miscela di almeno tre sostanze minerali;
b) preparazione di un prodotto chimico-farmaceutico;
c) riconoscimento di un composto chimico farmaceutico e ricerche di sue impurezze;
d) discussione innanzi alla Commissione esaminatrice sui risultati delle precedenti prove pratiche.
COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1929, N. 2475.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-49