Art. 49
StatutoCapo VI

Art. 49

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In vigore dal 22 apr 1930
A sostenere la prima parte dell'esame di diploma verrà ammesso lo studente che abbia superato tutti gli esami di profitto. Il detto esame consiste nelle seguenti prove pratiche: a) analisi chimica qualitativa di una miscela di almeno tre sostanze minerali; b) preparazione di un prodotto chimico-farmaceutico; c) riconoscimento di un composto chimico farmaceutico e ricerche di sue impurezze; d) discussione innanzi alla Commissione esaminatrice sui risultati delle precedenti prove pratiche. COMMA SOPPRESSO DAL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1929, N. 2475.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-49