StatutoCapo VI

Art. 50

In vigore dal 26 mar 1925
Superata la pretendente prova, lo studente verrà inscritto al 4° anno. Durante il 4° anno egli farà pratica presso una farmacia debitamente autorizzata dalle Scuola. La durata complessiva della pratica sarà di un anno solare, e dovrà risultare da attestazioni rilasciate dal direttore della farmacia, presso la quale lo studente abbia esercitata la pratica. E 'tuttavia consentito allo studente di far pratica anche durante il triennio; però almeno per un semestre la pratica dovrà essere compiuta dallo studente solo dopo aver superato tutti gli esami speciali. In ogni caso, per presentarsi agli esami di diploma di farmacia, lo studente dovrà aver compiuto 4 anni di regolare iscrizione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-50

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