Statuto›Sez. III
Art. 22
In vigore dal 26 mar 1925
Le lezioni debbono avere carattere largamente sperimentale ed i professori debbono assicurassi, con prove adeguate, del profitto degli studenti.
Gli studenti verranno frequentemente interrogati sugli argomenti svolti sulle singole lezioni e saranno chiamati a riferire su temi volta per volta indicati dai singoli insegnanti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-22