Art. 22
StatutoSez. III

Art. 22

29 / 78
In vigore dal 26 mar 1925
Le lezioni debbono avere carattere largamente sperimentale ed i professori debbono assicurassi, con prove adeguate, del profitto degli studenti. Gli studenti verranno frequentemente interrogati sugli argomenti svolti sulle singole lezioni e saranno chiamati a riferire su temi volta per volta indicati dai singoli insegnanti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-22