Statuto›Capo IV
Art. 23
In vigore dal 26 mar 1925
Il ruolo organico dei posti di professore - per la Facoltà di giurisprudenza e per la Scuola di farmacia - è determinato dalla tabella A, annessa al presente statuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1925-02-08;230#art-s-23