Art. 2

In vigore dal 28 gen 1925
Per l'invalido di guerra provvisto di pensione e di assegno rinnovabile, assunto o riassunto dopo l'invalidità in impiego produttivo di pensione e che non abbia in questo compiuto almeno cinque anni di effettiva prestazione di servizio, i servizi militari e le campagne di guerra, anteriori all'assunzione o riassunzione, sono valutati nella liquidazione del trattamento normale, non oltre il minimo di servizio complessivo necessario per la pensione di riposo, di posizione ausiliaria o vitalizia di riforma, alla quale l'invalido acquisti diritto. La limitazione di cui al precedente comma non ha luogo quando la cessazione dal servizio avvenga per ragioni non dipendenti dall'interessato ed in ogni caso nelle liquidazioni di riversibilità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-12-28;2163#art-2

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