Art. 3
In vigore dal 28 gen 1925
La pensione da liquidare all'invalido a norma del 1° comma del precedente non può essere inferiore alla differenza tra la pensione normale, calcolata ai sensi dell', e da pensione od assegno rinnovabile di guerra salvo le variazioni in più o in meno quando l'assegno di guerra subisca variazioni o venga a cessare.
Quando sorga nuovamente il diritto a pensione od assegno rinnovabile di guerra la pensione normale è riducibile a norma dell'.
Se l'invalido, cui sia stata liquidata, o spetti, la pensione normale ridotta ai termini del precedente lasci, morendo, famiglia alla quale sia dovuta la riversibilità di detta pensione e di quella di guerra, il trattamento complessivo non può in nessun caso essere inferiore alla riversibilità della pensione normale senza riduzioni. Quando spetti la riversibilità della sola pensione normale essa sarà determinata sulla base della pensione diretta non ridotta.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.
VITTORIO EMANUELE.
Dè Stefani - Di Giorgio - Revel.
Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232. foglio 60. - Granata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-12-28;2163#art-3