Art. 1

In vigore dal 28 gen 1925
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 22, 2° comma, del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, che demanda ad un regolamento da approvarsi con decreto Reale, di fissare i criteri per la valutazione dei servizi militari e delle campagne di guerra, agli effetti della liquidazione della pensione normale alla quale l'invalido possa acquistare diritto dopo la liquidazione della pensione o dell'assegno di guerra; Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3257, ed il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto coi Ministri per la guerra e per la marina; Abbiamo decretato e decretiamo: . Nella liquidazione del trattamento normale di quiescenza al quale l'invalido di guerra (che abbia conseguito pensione, od assegno rinnovabile, o temporaneo) possa acquistare diritto dopo l'invalidità e indipendentemente da questa, e nella liquidazione di riversibilità alla famiglia, i servizi militari e le campagne di guerra si valutano, in aggiunta agli altri servizi utili a pensione, in qualunque tempo prestati, secondo le norme sulle pensioni ordinarie vigenti alla data di cessazione dal servizio, salvo quanto è disposto dai seguenti articoli.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-12-28;2163#art-1

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