Statuto›Capo IV
Art. 29
In vigore dal 7 feb 1925
Il ruolo organico dei posti di professore per ciascuna Facoltà o Scuola, è determinato nella Tabella n. 1 annessa al presente Statuto.
Lo stipendio e gli aumenti periodici di stipendio dei professori di ruolo sono quelli stabiliti dalla Tabella n. 2 annessa al presente Statuto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2259#art-s-29