StatutoSez. IV

Art. 27

In vigore dal 7 feb 1925
L'esame di Diploma in Farmacia si fa in due sedute, una alla fine del 3° anno ed una alla fine del 4° anno dopo compiuto l'anno solare di pratica. Nella prima prova il candidato deve fare un'analisi qualitativa, una preparazione estratta a sorte ed un'analisi di prodotti farmaceutici; sostenere una discussione degli esami precedenti, essendo tenuto a rispondere a qualunque interrogazione sui soggetti più importanti delle analisi chimica. Il candidato non può essere ammesso alla prova orale se non dopo superate le due prove pratiche. Alla fine del 4° anno, dopo l'anno solare di pratica, egli deve presentarsi ad un esame, pratico in cui dimostri la conoscenza dei medicamenti, delle droghe e delle piante medicinali, deve rispondere sull'arte di ricettare, sulla farmacopea e sulla legislazione sanitaria attinente alla Farmacia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2259#art-s-27

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