Art. 29
StatutoCapo IV

Art. 29

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In vigore dal 7 feb 1925
Il ruolo organico dei posti di professore per ciascuna Facoltà o Scuola, è determinato nella Tabella n. 1 annessa al presente Statuto. Lo stipendio e gli aumenti periodici di stipendio dei professori di ruolo sono quelli stabiliti dalla Tabella n. 2 annessa al presente Statuto.
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