Statuto›Capo III›Sez. I
Art. 17
In vigore dal 7 feb 1925
Nel caso di passaggio di studenti da un'altra Università, i Consigli di Facoltà o Scuola, nel dare il loro parere circa l'accoglimento della relativa domanda, vagliano gli esami di gruppo sostenuti ed eventualmente determinano gli esami di integrazione a cui l'aspirante debba a loro giudizio essere sottoposto. Sulle istanze decide il Rettore, a norma dell'articolo 50 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2259#art-s-17