Art. 17
StatutoCapo IIISez. I

Art. 17

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In vigore dal 7 feb 1925
Nel caso di passaggio di studenti da un'altra Università, i Consigli di Facoltà o Scuola, nel dare il loro parere circa l'accoglimento della relativa domanda, vagliano gli esami di gruppo sostenuti ed eventualmente determinano gli esami di integrazione a cui l'aspirante debba a loro giudizio essere sottoposto. Sulle istanze decide il Rettore, a norma dell'articolo 50 del Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102.
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