Statuto›Capo III›Sez. I
Art. 15
In vigore dal 7 feb 1925
Le Commissioni pei singoli esami di gruppo delle varie Facoltà e Scuole sono composte di un numero variabile da tre a cinque membri.
Sono chiamati a farvi parte i professori delle materie comprese nel gruppo relativo ed un libero docente o cultore delle materie medesime.
Le singole Commissioni sono nominate dal Preside della Facoltà o Direttore della Scuola, che ne designa il Presidente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-11-30;2259#art-s-15