Art. 6
In vigore dal 5 dic 1924
Al mantenimento della Scuola contribuiscono: lo Stato con L. 90,020, la provincia di Genova con somma da determinarsi, la Camera di commercio e industria di Genova con L. 1000 e l'Ente Scuola pratica d'agricoltura Marsano con L. 4747.50, somme consolidate a sensi dell'art. 61 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale a partire dall'esercizio finanziario 1924-25.
L'anno finanziario corrisponde all'anno solare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-09-18;1777#art-6