Art. 4

In vigore dal 5 dic 1924
Il Consiglio di amministrazione è responsabile degli atti di gestione dell'Ente; propone al Ministero il regolamento organico e disciplinare della Scuola e propone al Consiglio agrario provinciale, ove esista, ed altrimenti al Ministero, i programmi d'insegnamento, nonché le norme direttive che debbono presiedere lo svolgimento dei medesimi; discute ed approva il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, così della Scuola come dell'azienda agraria, preparati dal direttore; cura la regolare gestione della Scuola e dell'azienda agraria, sulle basi dei bilanci preventivi; approva il programma tecnico-economico dell'azienda agraria; rappresenta la Scuola nei riguardi amministrativi verso i corpi contribuenti; approva il regolamento di disciplina interna, compilato dal direttore; trasmette al Ministero e al Consiglio agrario provinciale, ove esista, entro tre mesi dalla chiusura dell'anno scolastico, una relazione sull'andamento amministrativo e didattico della Scuola, il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, così della Scuola come dell'azienda agraria, regolarmente approvati; delibera la nomina del direttore e la eventuale revoca di esso, nonché quella del vice direttore, secondo quanto dispongono gli del presente decreto; nomina e revoca, su proposta del direttore, l'altro personale dell'Istituto; delibera sull'ammissione degli allievi e sull'eventuale loro licenziamento per cause di malattia e di disciplina.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-09-18;1777#art-4

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