Art. 1

In vigore dal 5 dic 1924
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visti gli articoli 61 e 62 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214; Vista la legge 2 luglio 1882, n. 878 (serie 3ª); Visto il R. decreto 19 agosto 1882, n. 971 (serie 3ª); Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo: A datare dal 1° ottobre 1924, la Regia scuola pratica di agricoltura di Sant'Ilario Ligure (Genova) è trasformata in Ente consorziale autonomo, con personalità giuridica, sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale. Il consorzio ha carattere obbligatorio e continuativo tra Stato e Provincia e restano consolidati, a beneficio della Scuola, i contributi tutti dello Stato e degli Enti locali. Del consorzio fanno parte gli Enti che presentemente contribuiscono al mantenimento della Scuola e precisamente, oltre lo Stato e la provincia di Genova, la Camera di commercio e industria di Genova. Al consorzio potranno aderire altri Enti pubblici e privati, che assegnino in forma continuativa contributi annui non inferiori a L. 3000.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-09-18;1777#art-1

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