Art. 6
In vigore dal 5 dic 1924
Al mantenimento della Scuola contribuiscono: lo Stato con L. 83,370, la provincia di Chieti, con L. 6000, il comune di Scerni, con L. 4100, la Camera di commercio e industria di Chieti, con L. 200, somme consolidate a sensi dell'art. 61 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, a partire dall'esercizio finanziario 1924-25.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-09-18;1767#art-6