Art. 1

In vigore dal 5 dic 1924
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visti gli articoli 61 e 62 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214; Visto il R. decreto 25 novembre 1879, n. 5213 (serie 2ª); Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo: A datare dal 1° ottobre 1924 la Regia scuola pratica di agricoltura di Scerni (Chieti) è trasformata in Ente consorziale autonomo, con personalità giuridica, sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale. Il consorzio ha carattere obbligatorio e continuativo tra Stato e Provincia e restano consolidati, a beneficio della Scuola, i contributi tutti dello Stato e degli Enti locali. Del consorzio fanno parte gli Enti che presentemente contribuiscono al mantenimento della Scuola e precisamente, oltre lo Stato e la provincia di Chieti, il comune di Scerni e la Camera di commercio e industria di Chieti. Al consorzio potranno aderire altri Enti pubblici e privati, che assegnino in forma continuativa contributi non inferiori ad annue L. 3000.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-09-18;1767#art-1

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