Art. 3
In vigore dal 5 dic 1924
La Scuola è retta da un Consiglio d'amministrazione costituito di due rappresentanti del Governo, nominati dal Ministero dell'economia nazionale, di due rappresentanti della Provincia, di un rappresentante di ciascuno degli altri Enti di cui all' del presente decreto.
Il direttore della Scuola è membro di diritto del Consiglio con le funzioni di segretario.
I membri elettivi durano in carica tre anni e possono essere confermati. I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.
Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente che dura in ufficio un anno e può essere confermato. In sua assenza funziona da presidente il membro più anziano.
Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-09-18;1767#art-3