Art. 2
In vigore dal 3 giu 1924
L'emissione di mandati aventi effetto definitivo sul bilancio, mediante semplici registrazioni nelle scritture, ai sensi del terzo comma dell' del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, autorizzata con il R. decreto 22 maggio 1924, n. 786, a partire dal 1° luglio 1924, avrà luogo con le norme stabilite all' dell'unito regolamento.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 maggio 1924.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Dè Stefani.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1924.
Atti del Governo, registro 225, foglio 16. - Granata.
Storico versioni
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