Regolamento›Capo I
Art. 662
In vigore dal 6 set 1997
1. I pagamenti relativi a mandati informatici non eseguiti entro il 31 dicembre dell'esercizio successivo a quello di emissione, non debbono essere più effettuati e gli altri agenti pagatori restituiscono entro il giorno 10 del mese di gennaio alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato i documenti sostitutivi; quelli giacenti presso la tesoreria centrale sono restituiti alla Direzione generale del tesoro.
2. Le sezioni di tesoreria e la Direzione generale suddetta trasmettono un elenco informatico dei mandati di cui al comma 1 al sistema informativo integrato. Le competenti ragionerie provvedono all'annullamento nei modi stabiliti dal presente regolamento, salvo il diritto dei creditori di chiederne la rinnovazione, se ed in quanto tale diritto non sia prescritto, secondo le disposizioni del codice civile o di leggi speciali e salvo il disposto dell' della legge di contabilità generale dello Stato.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367 ha disposto (con l'art. 24, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6 e 17 del presente regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1996".
- Il D.L. 28 agosto 1995,n. 359, convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 436, nel modificare l'art. 24 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, prevista dall'articolo 24, comma 1, del medesimo regolamento, e' differita al 1 gennaio 1996, relativamente alle disposizioni di cui gli articoli 3, 8, 10 e 11, ed al 1 gennaio 1997, relativamente alle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21. Le rimanenti disposizioni del regolamento entrano in vigore il 1 novembre 1995".
- La L. 3 aprile 1997, n. 94, nel modificare gli artt. 17 e 18 del D.P.R. 20 aprile 1994, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1998".
- Il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, nel modificare l'art. 17 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, ha conseguentemente disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 13, 16, 17, 18, e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, si applicano, a regime, dal 1 gennaio 1999".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-662